Cambio di residenza

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Ufficio Anagrafe e notifiche
Telefono: 
3666594638
Fax: 
0586 518056
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 50 - Palazzo nuovo
Orario di apertura: 
SOLO SU APPUNTAMENTO - Lun-Merc e Ven 9:00 - 13:00; (vedasi modalità di presentazione)
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Sabrina Pellegrino
Telefono: 
0586 820458
Descrizione
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).
 
E' possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare il numero dell'interno dell'appartamento.
L'art. 55 del D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo “all’assenso del genitore che non si trasferisce".
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A) del sito del Ministero dell'Interno (e disponibile su questa pagina). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B) del sito del Ministero. La mancanza della documentazione indicata nei rispettivi allegati A) e B) rende la dichiarazione di residenza irricevibile. Ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia,il cittadino deve, altresì, allegare la certificazione originale, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
 
In caso di dichiarazioni mendaci l'art. 5 comma 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 prevede che per le dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, l'annullamento della variazione anagrafica richiesta dell'interessato ed il ripristino della variazione anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", entrato in vigore il 29/03/2014 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." Di seguito riportiamo le istruzioni per la presentazione della dichiarazione.

TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali : trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.
Per inadempimento di obblighi anagrafici : sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato)
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero : sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).

 

Moduli
Allegati
Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

Il servizio è gratuito.

Modalità di presentazione
I moduli per il cambio di residenza possono essere inoltrati attraverso una delle seguenti modalità (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000):
Il cambio di residenza inviato con PEC e con mail sono consentite ad una delle seguenti condizioni:
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella PEC del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;

 

Tutti gli appuntamenti possono essere prenotati:
  • direttamente dal cittadino al seguente indirizzo https://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/avviso.asp?idMenu=1107
  • telefonicamente da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì ore 15.30-17.30 (agosto escluso) presso i Centri Servizi al cittadino Area Nord Piazza Saragat 1,  tel 0586 824811 e Area Sud Via Settembrini 33, tel 0586 824920 oppure presi on line tramite lo "Sportello del cittadino" nella Rete Civica del Comune di Livorno.
Tempi del procedimento
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'U. Anagrafe rilascia documentazione attestante l’avvio del procedimento, e comunque entro i 2 (due) giorni successivi provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell'Ufficio.
L'aggiornamento dei dati del proprietario sui documenti di circolazione dei veicoli verrà trasmesso telematicamente alla competente Motorizzazione Civile,  pertanto non è necessario applicare il tagliando di aggiornamento sulla carta di circolazione che non verrà trasmesso al cittadino.

Accertamento dei requisiti.

L'Ufficiale d'Anagrafe provvede in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o la registrazione dei cambiamenti di abitazione. Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso U. Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.
  • In caso in cui il procedimento di cambio di residenza si concluda positivamente, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato.
  • In caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l’U. Anagrafe provvederà a comunicare l’esito negativo al cittadino. L’interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
  • In caso di mancato accoglimento della richiesta, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione, e denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni.
Atto finale

La conferma della iscrizione anagrafica viene emessa dall’Ufficiale d’Anagrafe delegato dal Sindaco.
In caso di elementi negativi emersi nel corso dell’istruttoria, l’interessato viene invitato ad inviare chiarimenti ed informazioni con nota scritta (cosiddetto preavviso di rigetto) ex art. 10 bis L. 241/1990 a firma della Posizione Organizzativa “Anagrafe e Notifiche”.
L’eventuale diniego d’iscrizione e ripristino della posizione anagrafica precedente è espresso con determina a firma del Dirigente del Settore Anagrafe e demografico.

Normativa di riferimento

Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione;
DPR n. 223 del 30 maggio 1989 - Regolamento anagrafico;
DPR n. 575 del 19 aprile 1994 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli;
DPR n. 610 del 16 dicembre 1996 - Regolamento recante modifiche al dpr del 16 dicembre 1992, n. 495;
DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Ultima modifica: 
Mercoledì, 9 Ottobre, 2024 - 12:48