Trasferimento di residenza all'estero per cittadino straniero

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Ufficio Anagrafe e notifiche
Telefono: 
3666594638
Fax: 
0586 518056
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 50 - Palazzo nuovo
Orario di apertura: 
Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì anche 15:30 - 17:30 agosto escluso
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Sabrina Pellegrino
Telefono: 
0586 820458
Descrizione

I cittadini stranieri che trasferiscono all'estero la propria residenza devono cancellarsi dall'anagrafe del Comune italiano presso cui risultano iscritti.
Per la cancellazione devono far pervenire la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero.

TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali : trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.
Per inadempimento di obblighi anagrafici : sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato)
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero : sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).

Moduli
FileDimensione
PDF icon Dichiarazione di residenza all'estero240.67 KB
Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

La procedura è gratuita.

Modalità di presentazione

La documentazione (unita al documento di identità) può essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe, Piazza del Municipio 50 , previo appuntamento concordato inviando una mail al seguente indirizzo infoanagrafe@comune.livorno.it .
In alternativa può essere inviata:

Tempi del procedimento

Il procedimento anagrafico si concluderà entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione anagrafica.

Atto finale

Cancellazione anagrafica per emigrazione all'estero

Normativa di riferimento

L.1128/1954 – DPR 223/92 – L. 241/90 e succ. modifiche – L. 35/2012 –
Circolare Ministeriale n. 9 del 27/04/2012

Ultima modifica: 
Mercoledì, 9 Ottobre, 2024 - 12:56