Qualora non ci siano le condizioni per il rinnovo o in caso di decesso dell'intestatario, il contrassegno di autorizzazione invalidi di cui all'art. 381, 2° c. del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada deve essere restituito.
Nessun costo
Il contrassegno di autorizzazione invalidi può essere riconsegnato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). L'URP riceve dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00; martedì e giovedì anche ore 15.30 – 17.30.
Nessun procedimento amministrativo. A seguito della riconsegna, non sarà più possibile il transito e la sosta in precedenza effettuate con il contrassegno di autorizzazione restituito.
Nessun atto.
Art. 381, 2°c. del D.P.R 16/12/1992 n. 495