L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonchè di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità. Il Messo comunale può notificare:
1. atti emessi dal Comune di Livorno ed enti della Pubblica Amministrazione;
2. atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel Comune.
Il Messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00.
Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto. Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all'art. 138 c.p.c..
In questo caso il Messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.
Il Messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale.
Si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso.
In caso di irreperibilità del destinatario il Messo comunale:
1. lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione
2. deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale
3. invia l'avviso uguale a quello lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:
1. della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro
2. del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro.
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all’indirizzo indicato in atti), l'atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la Casa Comunale.