Con la deliberazione n. 298 del 7 luglio 2015, la Giunta Comunale ha disposto l’istituzione della Via Fittizia, un’area di circolazione non realmente esistente presso cui registrare la posizione anagrafica di quelle persone che, non avendo una situazione alloggiativa normale e non potendo registrarsi altrimenti, non avrebbero potuto accedere ai servizi di welfare comunale. Infatti, l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Livorno consente di richiedere la Carta di Identità e le certificazioni anagrafiche e di accedere alla tessera elettorale, alla tessera sanitaria, alla patente di guida e a tutti i documenti per i quali l’iscrizione anagrafica è condizione necessaria.
Possono presentare la richiesta persone senza fissa dimora, senza tetto o assistite dai servizi sociali comunali che vivono abitualmente e continuativamente all'interno del territorio del Comune di Livorno e aventi un domicilio a Livorno. L'interessato, per legge, deve dichiarare il domicilio, fornire gli elementi e/o documenti utili a verificare la situazione di persona senza fissa dimora e a svolgere gli accertamenti per stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio stesso. (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228).
Per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio, è inviata comunicazione al comune di nascita, se diverso da Livorno, per l'iscrizione nel registro anagrafico di quel comune.
L'Ufficiale di Anagrafe ha due giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda per effettuare l'iscrizione anagrafica e il richiedente, ottenuta l'iscrizione, può già chiedere le certificazioni e la carta d'identità, contenenti l’indicazione: Via della Casa Comunale (Via Fittizia) e il numero di iscrizione.
Trascorsi 45 giorni, nel corso dei quali l'Ufficiale di Anagrafe esperisce i necessari accertamenti, ivi compresa la verifica degli elementi forniti dal richiedente in relazione alla sussistenza del domicilio all'interno del territorio del Comune di Livorno, senza comunicazioni ostative all’accoglimento della richiesta (cosiddetto preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 241/1990) quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto alla data della dichiarazione.
In base alla normativa vigente i nominativi delle persone registrate anagraficamente presso la via fittizia saranno inviati in modalità telematica al Ministero dell’Interno, presso il quale è istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.
TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali : trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.
Per inadempimento di obblighi anagrafici : sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato)
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero : sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).