L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470; contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’ AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero e per l’esercizio di importanti diritti quali:
-la possibilità di votare per le elezioni politiche ed i referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all' UE;
-la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché le certificazioni;
-la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra UE).
Devono iscriversi all’ AIRE:
i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’ AIRE:
-le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
-i lavoratori stagionali;
-i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
-i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L'aggiornamento dell' AIRE dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
-il trasferimento della propria residenza o abitazione;
-le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
-il rientro definitivo in Italia (rimpatrio);
-la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall' AIRE avviene:
-per iscrizione in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia (rimpatrio) devono comunicare al Comune il nuovo indirizzo di residenza italiano. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente); sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio;
-per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
-per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in --precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
-per perdita della cittadinanza italiana.
TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali : trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.
Per inadempimento di obblighi anagrafici : sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato)
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero : sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato)