Alcuni atti della Pubblica amministrazione acquistano efficacia solo quando vengono portati a conoscenza formale del destinatario. Uno dei modi in cui ciò si realizza è attraverso la notifica dell'atto, che viene eseguita secondo particolari modalità grazie agli agenti notificatori previsti dall'ordinamento (messi comunali, ufficiali giudiziari) oppure attraverso il servizio postale. La principale attività della Casa comunale - Deposito atti consiste nel ricevere, registrare, archiviare e consegnare a persone (fisiche o giuridiche) gli atti che sono stati qui depositati per l'irreperibilità (momentanea o assoluta), l'incapacità o il rifiuto del destinatario o delle persone legittimate a ricevere l'atto. Nel senso sopra indicato, gli atti che la Casa comunale gestisce sono di tipo:
La norma principale che disciplina la notifica degli atti mediante il deposito è l'articolo 140 del Codice di procedura civile. Se l'agente notificatore, recatosi all'indirizzo indicato sull'atto, non trova il destinatario né alcuna delle persone abilitate a ricevere la comunicazione (coniuge, familiare, portiere, ecc.) ovvero queste ultime si rifiutino di riceverlo, deve espletare le seguenti formalità:
Regole particolari sono poste per le persone giuridiche e le società non aventi personalità giuridica (secondo l'art. 145 Codice di procedura civile) e per gli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e società di riscossione.
Nessun costo.
Gli atti possono essere ritirati allo sportello della Casa comunale di Piazza del Municipio 50 presso il salone dell'Anagrafe (ritirare la lettera R al Totem erogatore di ticket), a seconda del luogo di residenza dell'intestatario, come da indicazioni contenute nell'avviso di deposito o nella notizia di avvenuto deposito. In ogni caso il richiedente deve indicare gli estremi dell'atto (destinatario - numero - data di deposito) per consentirne l'individuazione. Il ritiro degli atti depositati può essere effettuato dal diretto intestatario o da altri soggetti legittimati al ritiro. Se a ritirare l'atto è una terza persona, è necessario produrre una delega sottoscritta dell'interessato e la copia del suo documento d'identità. I documenti necessari per il ritiro sono: 1. avviso di deposito, trovato presso l'indirizzo del destinatario dell'atto, oppure notizia di avvenuto deposito ricevuto per mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A/R; 2. documento di identità personale o di riconoscimento in corso di validità.
In assenza dei documenti o delle informazioni richieste per il ritiro da parte di persona delegata, legale rappresentante di società, amministratore di condominio, presidente di associazioni, esercente potestà genitoriale, curatore, tutore e simili, eredi non dichiarati, l'operatore di sportello non potrà consegnare l’atto. L'ufficio non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di ritiro degli atti depositati.
Consegna in tempo reale se si tratta di un atto depositato negli ultimi due mesi. Consegna dopo due giorni lavorativi dalla richiesta se si tratta di un atto depositato prima di due mesi e comunque non oltre i 10 anni.
Consegna busta sigillata con l'atto notificato.
Codice procedura civile artt. 140 e 143 Combinato disposto dell'artt. 26, ultimo comma D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 Corte Costituzionale, sentenza 22.11.2012 n. 258