DEFINIZIONI
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di € 12.911,42;
c) per pesche o i banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,68.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
La normativa consente lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, solo nei seguenti casi:
quando promosse da enti morali, associazioni riconosciute e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, oppure da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS);
quando promosse da partiti o movimenti politici;
le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
In ogni caso deve essere specificato nell'istanza che i proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
I soggetti devono sempre presentare la comunicazione preliminare al Comune e alla Prefettura competente per territorio. Per i partiti politici non è previsto l’obbligo di comunicazione soltanto quando la manifestazione di sorte locale si svolge nell’ambito di una manifestazione politica organizzata dal partito stesso.
RITENUTE FISCALI
Si ricorda che la normativa nazionale (art. 19 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) prevede che sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, le vincite derivanti da estrazioni, da giochi di abilità, da concorsi a premio. Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito link dell'Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Pagamenti/F24VersRitRed...
COME SI PROCEDE
Fase I. Invio della comunicazione all'Ufficio dei Monopoli per la Toscana.
Per svolgere un’attività di manifestazione di sorte locale (lotteria, tombola pesca di beneficenza) è necessario l’invio preliminare di un’apposita comunicazione (mediante PEC) all'Ufficio Monopoli della Toscana, finalizzata all’ottenimento del necessario nulla osta.
Assieme alla comunicazione deve essere allegato:
- per le lotterie:
regolamento dove devono essere indicati: la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui saranno esposti i premi, il luogo e il giorno fissati per l’estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori.
- per le tombole:
il regolamento con la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione al Comune ove si intende svolgere l'evento. Come stabilito dall'art. 14, c. 2 del DPR 430/2001: “La cauzione è definita in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore”.
- per le pesche di beneficenza:
l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Trascorsi 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione al competente Ufficio dei Monopoli, in mancanza di provvedimenti di diniego espressi, il nulla osta si intende tacitamente concesso.
Fase II. Invio della comunicazione al Comune di Livorno e alla Prefettura di Livorno.
Successivamente all’invio della comunicazione al competente Ufficio dei Monopoli, ma comunque non meno di 30 giorni prima dell’evento, dovrà essere inviata mediante PEC apposita istanza (vedi Modulistica sotto riportata) al Comune di Livorno e alla Prefettura.
Nell'istanza dovranno essere allegati:
tutta la documentazione di cui alla Fase I;
indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di Incaricato del Sindaco compilando il modulo sotto riportato e allegando la carta di identità;
il nulla-osta dell'Ufficio dei Monopoli, o in alternativa la ricevuta di avvenuta consegna della PEC inviata all'Ufficio dei Monopoli della Toscana.
Fase III. Svolgimento dell'evento e redazione del verbale delle operazioni alla presenza dell'Incaricato del Sindaco
I Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica.
Per le lotterie e per le tombole: un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un Incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’Incaricato del Sindaco.
Per le tombole: entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’Incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di 30 giorni.
Per le pesche di beneficenza: un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
In ogni caso per lotterie, tombole e pesche di beneficenza la suddetta documentazione dovrà essere inviata via PEC al Comune di Livorno.
Fase IV (eventuale). Concessione di suolo pubblico
Si ricorda che, in caso di eventi che prevedono un'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere presentata apposita istanza per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico, previo pagamento del canone previsto.
Per informazioni sulla presentazione della richiesta di suolo pubblico si rimanda al seguente link: https://moduli.comune.livorno.it/modulistica/schede/occupazione-temporan...