Tenuta e revisione delle liste elettorali

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Ufficio Stato Civile, leva, elettorale - transizione digitale
Telefono: 
0586 820449 - 820453
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 50 - Palazzo nuovo
Orario di apertura: 
Lunedì e venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì 15:30 - 17:30 agosto escluso
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Giuseppe Simonetti
Telefono: 
0586 820473
Descrizione

La tenuta e revisione delle liste elettorali spetta ai Comuni , tramite l'Ufficiale Elettorale. Tale attività è assicurata da precisi adempimenti che vengono assolti nei medesimi termini ed in tutti i comuni.

  • REVISIONI DINAMICHE: vengono effettuate contemporaneamente in tutti i Comuni, nei mesi di gennaio e di luglio, in due fasi dette “tornate”: GENNAIO: la prima tornata (cancellazioni) deve essere completata entro il giorno 10 e la seconda (iscrizioni) entro il giorno 31 di gennaio. LUGLIO : la prima tornata (cancellazioni) deve concludersi entro il 10 e la seconda (iscrizioni) entro il 31 del mese di luglio stesso. Gli atti della revisione dinamica hanno effetto immediato sulle liste elettorali. Non sono soggetti ad un preventivo controllo e approvazione della Commissione Elettorale Circondariale (CECIR) , ma vengono verificati solo successivamente dalla medesima Commissione. Procedimento d'ufficio.
  • REVISIONI DINAMICHE STRAORDINARIE: sono le revisioni in occasione dello svolgimento di elezioni/referendum. Si articolano in 4 tornate dal 47° al 15° giorno antecedente antecedente la votazione (cancellazioni, iscrizioni, blocco delle liste). Procedimento d'ufficio.
  • REVISIONI SEMESTRALI: con le revisioni semestrali si predispongono gli elenchi degli iscrivendi nelle liste (coloro che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo), dei cancellandi per irreperibilità anagrafica accertata, e si provvede al risezionamento del territorio in sezioni elettorali. Il procedimento avviene due volte l'anno: a partire dal mese di febbraio per la prima revisione; a partire da agosto per la seconda revisione. Per ciascun iscrivendo viene predisposto il fascicolo personale, che verrà corredato di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge: estratto dell’atto di nascita, certificato penale, certificato di residenza e di cittadinanza; sugli atti elettorali debbono essere riportate le generalità risultanti dai registri dello Stato Civile, anche se discordanti con quelle desunte dagli atti anagrafici. Per la prima revisione, gli elenchi (iscrivendi/cancellandi) vengono formati dall'Ufficiale Elettorale entro il 10 aprile; per la seconda revisione entro il 10 ottobre. Entro l'11 aprile (e 11 ottobre) deve essere pubblicato all'albo on line il manifesto che comunica agli elettori l'avvio della revisione semestrale ed il relativo deposito degli elenchi e delle liste elettori presso la Segreteria del Comune. Ciascun elettore può prendere visione ed eventualmente proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale (CECIR) entro i successivi 10 dieci giorni. Entro il 20 aprile (e 20 ottobre) gli elenchi, verbali e gli eventuali ricorsi sono trasmessi alla CECIR che esamina gli atti e dispone l'approvazione delle ISCRIZIONI e delle CANCELLAZIONI.
  • VARIAZIONI DIRETTE (paragrafo 138 della circolare n. 2600/L): si possono eseguire sulle liste elettorali, senza particolari formalità, diverse variazioni che non incidono sulla consistenza del “corpo elettorale”: cambio di indirizzo che non comporta cambio di sezione; annotazione della condizione di “residente all’estero”; rettifica di cognome o nome (solo se prescritta con sentenza del Tribunale); rettifica di errori materiali che non comportino la necessità di rinnovare l’istruttoria.
Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

Nessun costo

Modalità di presentazione

Il procedimento di aggiornamento delle liste elettorali avviene d'Ufficio.
 

Tempi del procedimento
  1. Revisioni semestrali delle liste elettorali: mesi di aprile e ottobre.
  2. Revisioni dinamiche ordinarie: mesi di gennaio e luglio.
  3. Revisioni dinamiche straordinarie: 4 tornate, dal 47° al 15° giorno antecedente la votazione. 
Normativa di riferimento
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 560;
  • DRP 20 marzo 1967, n. 223;
  • Circolare Ministero Interno 2600/L del 1 febbraio 1986.
Ultima modifica: 
Mercoledì, 22 Gennaio, 2025 - 12:52