La carta d'identità elettronica (CIE) è il nuovo documento di identità che viene rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e extracomunitari (se in possesso di un codice fiscale valido) al posto della vecchia carta di identità cartacea, la quale rimane emissibile solo in casi di reale e documentata urgenza (al momento la CIE non può essere emessa ai cittadini iscritti all'A.I.R.E ).
Si ricorda che la carta di identità cartacea ancora in corso di validità non necessita di essere rinnovata sino alla naturale scadenza.
Il Comune di Livorno rilascia la carta di identità elettronica previo appuntamento.
La prenotazione può essere richiesta telematicamente sul sito del Comune di Livorno, sezione Accesso veloce al seguente link:
http://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/Avviso.asp
Validità
La Carta d'Identità ha validità diversificata in base all'età, ovvero:
La data di scadenza corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente succesiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista.
È possibile richiedere una nuova Carta d'Identità nei 180 giorni precedenti la scadenza.
Rilascio carta di identità per i richiedenti protezione internazionale
In applicazione del decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito nella Legge 18 dicembre 2020n n. 173, e della Circolare del Ministero dell’Interno n.11 bis del 26 ottobre 2020, al richiedente protezione internazionale, iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, deve essere rilasciata una carta di identità cartacea di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni essendo in atto i necessari adeguamenti del circuito di emissione della carta d’identità elettronica CIE.
Al momento della richiesta il richiedente può esibire il permesso di soggiorno per richiesta asilo oppure la ricevuta attestante la presentazione alla Questura della richiesta di protezione
internazionale, che costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Rilascio carta di identità CIE/carte cartacee valide per espatrio dopo passaggio in ANPR
Dopo il 9 dicembre 2020, con il passaggio alla banca dati nazionale, si è verificato che il sistema ANPR non consente per il momento di espletare la funzionalità di inserimento, per cui le cause ostative per i residenti nel comune di Livorno possono essere inserite soltanto in APR.
Si presenta, inoltre, il problema della conoscibilità della presenza di condizioni ostative per i cittadini non residenti, che dovessero richiedere agli sportelli del comune di Livorno il rilascio di carta di identità, cittadini richiedenti che potrebbero risiedere in un comune transitato ovvero non ancora transitato in ANPR. In merito alle condizioni ostative, si precisa che le stesse sono indicate alle lettere b), c), d), e), f), g) dell'art.3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e che l'art.1 comma 1 del DPR n. 649/1974
stabilisce che il richiedente che intende utilizzare la carta di identità valida per espatrio, come equivalente del passaporto, deve sottoscrivere una apposita dichiarazione, in difetto si deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”. Dalla verifica sull'applicativo CIE e sul cartellino, si rileva che la dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio viene assolta dal richiedente, nel caso della CIE, firmando l'ultima pagina della ricevuta e, nel caso di carta di identità cartacea, firmando il cartellino.
Alla luce di quanto sopra, per le 3 casistiche sopra illustrate devono essere seguite le seguenti procedure:
1) Richiedente residente nel comune di Livorno: l'operatore deve verificare in APR la presenza di condizioni ostative e, analogamente a quanto veniva fatto prima del 9 dicembre
2020, esegue le consuete operazioni di rilascio che prevedono di far firmare la dichiarazione di assenza delle cause ostative sulla ricevuta CIE/cartellino.
2) Richiedente residente in comune non transitato in ANPR:l'operatore richiede nulla osta al comune di residenza, e, analogamente a quanto veniva fatto prima del 9 dicembre 2020, esegue le consuete operazioni di rilascio che prevedono di far firmare la dichiarazione di assenza delle cause ostative sulla ricevuta CIE/cartellino.
3) Richiedente residente in comune transitato in ANPR: l'operatore non richiede nulla osta ed esegue le consuete operazioni di rilascio che prevedono di far firmare la dichiarazione di assenza delle cause ostative sulla ricevuta CIE/cartellino.