Il genitore che non ha riconosciuto il figlio alla nascita può avanzare richiesta all'Ufficiale di Stato civile, previo consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo se il figlio è minore di 14 anni, oppure con l'assenso del figlio se questi è maggiore di 14 anni. Il consenso dell'altro genitore è acquisito con apposito atto direttamente dall'Ufficiale di Stato civile.
Nessun costo.
Richiesta verbale oppure scritta su carta libera all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune.
30 giorni
Atto di riconoscimento e successive modifiche dell'atto di nascita.
Art. 250 del Codice Civile D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Nuovo ordinamento di Stato Civile"