Per "autocertificazione" si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. Le norme sulle autocertificazioni contenute nella legge n.15/1968 (art. 2) sono poi state raccolte nel DPR 8/12/2000 n. 445 ("Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.
Con questa dichiarazione si possono comprovare stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e anche di altre persone di cui l'interessato abbia conoscenza (ad es. essere erede, essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.).
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea con le stesse modalità previste per gli italiani e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili in Italia.
Esse riguardano:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso di numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato del servizio;
- non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello Stato Civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
I dati personali possono essere comprovati anche semplicemente esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Possono essere sostituiti quindi, ad esempio, con autocertificazione, i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, nonchè, quelli da presentare alla Motorizzazione Civile.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente della pubblica amministrazione (incaricato di pubblico servizio). Possono essere presentate anche via fax o per via telematica, con copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore (non autenticata).