Cittadinanza - Istanza riconoscimento possesso cittadinanza italiana jure sanguinis

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Ufficio Stato Civile, leva, elettorale - transizione digitale
Telefono: 
0586 820434 - 820004 - 820063
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 50 - Palazzo nuovo
Orario di apertura: 
Lunedì Mercoledì Venerdì 9:00 - 13:00, Martedì e Giovedì 15:30 - 17:30. Nel mese di agosto l'apertura pomeridiana è sospesa.
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Giuseppe Simonetti
Telefono: 
0586 820473
Descrizione

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis consente ai cittadini stranieri, residenti nel Comune di Livorno e di ceppo italiano, di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana documentandone in via amministrativa l'avvenuta trasmissione nel tempo attraverso le generazioni.
La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire sia per via paterna sia per via materna, ma quest’ultimo caso è possibile solo per coloro che sono nati dopo il 1° gennaio 1948.
Una volta ottenuto il riconoscimento, la cittadinanza si trasmetterà anche agli eventuali figli  minorenni dell’interessato. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.
 Il requisito preliminare e fondamentale per l’avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” è pertanto l'iscrizione anagrafica esclusivamente al Servizio Residenza anagrafica iure sanguinis presso il Comune dove si dimora abitualmente (ulteriori informazioni al link https://moduli.comune.livorno.it/modulistica/schede/cambio-di-residenza). Per l'iscrizione é obbligatorio fissare un appuntamento tramite il portale dedicato presso lo Sportello 12 ( https://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/avviso.asp)
I residenti all'estero devono rivolgersi alla rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

Marca da bollo da € 16,00.

Modalità di presentazione

Iscrizione in anagrafe (requisito preliminare) 
Nel caso di prima iscrizione in anagrafe, l'interessato deve obbligatoriamente fissare un appuntamento presso l’Ufficio anagrafe tramite il portale on-line all'indirizzo https://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/avviso.asp, per rendere la dichiarazione di residenza; (esclusivamente al servizio ' Residenza anagrafica iure sanguinis') eventuali informazioni possono essere richieste tramite email all'indirizzo infoanagrafe@comune.livorno.it
Nei giorni precedenti l’appuntamento per la residenza fissato tramite portale, l’interessato dovrà concordare un ulteriore appuntamento presso l'Ufficio Stato civile al fine di una verifica sommaria del possesso della documentazione in originale prevista dalla circolare K28.1/1991, per telefono (0586/820434, 0586/820004, 0586/820063) oppure per e-mail: statocivile@comune.livorno.it 
In caso di valutazione positiva da parte dell'ufficiale dello Stato civile (non saranno valutati documenti non esibiti in originale e non tradotti e legalizzati/apostillati), all'interessato verrà rilasciata una ricevuta di esito positivo da esibire al momento dell'iscrizione anagrafica.
Il giorno dell'appuntamento presso l’Anagrafe, l'interessato dovrà presentarsi di persona con tutti i documenti richiesti ai fini dell’iscrizione anagrafica.

I documenti richiesti sono i seguenti:
 - Modulo ministeriale di Dichiarazione di residenza;
 - Ricevuta dello Stato civile su esito positivo di verifica sommaria.
 - Passaporto con timbro Schengen apposto dall' Autorità di frontiera se l'ingresso in Italia è avvenuto direttamente dal Paese di origine o che non applica l'Accordo Schengen;
 - Dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per coloro che provengono da Paesi dell’area Schengen ovvero dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

Nei quarantacinque giorni successivi all’iscrizione anagrafica, saranno effettuati alcuni accertamenti, anche ripetuti, all’indirizzo dichiarato tramite la Polizia Municipale per verificare la dimora abituale.
Allo scadere dei quarantacinque giorni (salvo i casi di interruzione o di sospensione) o comunque a conclusione del procedimento con esito positivo, l’ufficiale d’anagrafe provvederà a darne comunicazione all'interessato tramite il rilascio di una ricevuta.
A seguito di tale comunicazione, l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio di stato civile per l’avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana per discendenza  iure sanguinis
L’interessato - già residente o iscritto in anagrafe per la prima volta - dovrà contattare l’ufficio di stato civile per fissare un appuntamento per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. 

L’appuntamento potrà essere preso nel giorno di martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, contattando gli uffici secondo le seguenti modalità: 
 - per telefono: 0586/820434, 0586/820004, 0586/820063; 
 - per e-mail: statocivile@comune.livorno.it 

Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi portando con sé, oltre alla ricevuta di avvenuta conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica (in caso di prima iscrizione), la seguente documentazione prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'8 aprile 1991 :
 - Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata su carta legale ed indirizzata al sindaco del comune di residenza;
 - Marca da bollo da 16 Euro; 
 - Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
 - Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato o apostillato se formato all'estero;
 - Atti di nascita tradotti in italiano e legalizzati o apostillati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
 - Atti di matrimonio tradotti in italiano e legalizzati o apostillati dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori del richiedente;
 - Certificato, tradotto e legalizzato o apostillato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato        (certificato di non naturalizzazione);
 - Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato nei termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (il suddetto certificato non deve essere obbligatoriamente prodotto dall'istante potendo essere, in alternativa, richiesto direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile durante la fase istruttoria ai Consolati italiani competenti);
 - Scheda di ricostruzione della discendenza indicante nominativi e grado di parentela.

Una volta ricevuta e protocollata l’istanza corredata da tutta la documentazione, l’ufficiale di stato civile provvederà d'ufficio ad acquisire alcuni documenti (come il certificato di non rinuncia della cittadinanza) ed a svolgere adeguate indagini comprovanti il diritto al riconoscimento.
La chiusura positiva del procedimento per la cittadinanza iure sanguinis comporterà la variazione anagrafica della cittadinanza da straniera ad italiana e la trascrizione, negli atti di stato civile, del solo neocittadino e degli eventuali figli minori. 

Tempi del procedimento

La durata prevista del procedimento di iscrizione anagrafica -ove prevista- è di 45 giorni salvo sospensioni e/o interruzioni del termine nei casi previsti dalla normativa vigente.                                                      
La cittadinanza viene concessa entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo richiesta di documentazione correttiva / integrativa, che comporterà una sospensione del termine. 
In detto termine di 120 giorni non sono considerati gli endoprocedimenti, ovvero non sono computabili i giorni utilizzati dalle altre Amministrazioni coinvolte nello stesso per effettuare gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia (ad es. altri Comuni, Consolati, ecc.).

Atto finale

Trascrizione atto di nascita

Normativa di riferimento

L. n. 555 del 13 giugno 1912 “Sulla cittadinanza italiana”.
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 “Nuove norme sulla cittadinanza”.
Circ. del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
L. n. 241/1990 e s.m.i.
Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione;
DPR n. 223 del 30 maggio 1989 - Regolamento anagrafico;

Note

Nel caso in cui si soggiorni per un periodo superiore di 90 giorni è necessario esibire, invece, un permesso di soggiorno. A tal proposito si rammenta che è possibile richiedere in Questura il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza esibendo la ricevuta di avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

In caso di discordanza relative alle generalità contenute negli atti di stato civile a corredo dell'istanza, sarà necessario procedere alle relative rettifiche secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Ultima modifica: 
Mercoledì, 9 Ottobre, 2024 - 12:49