Iscrizione in anagrafe (requisito preliminare)
Nel caso di prima iscrizione in anagrafe, l'interessato deve obbligatoriamente fissare un appuntamento presso l’Ufficio anagrafe tramite il portale on-line all'indirizzo https://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/avviso.asp, per rendere la dichiarazione di residenza; (esclusivamente al servizio ' Residenza anagrafica iure sanguinis') eventuali informazioni possono essere richieste tramite email all'indirizzo infoanagrafe@comune.livorno.it.
Nei giorni precedenti l’appuntamento per la residenza fissato tramite portale, l’interessato dovrà concordare un ulteriore appuntamento presso l'Ufficio Stato civile al fine di una verifica sommaria del possesso della documentazione in originale prevista dalla circolare K28.1/1991, per telefono (0586/820434, 0586/820004, 0586/820063) oppure per e-mail: statocivile@comune.livorno.it
In caso di valutazione positiva da parte dell'ufficiale dello Stato civile (non saranno valutati documenti non esibiti in originale e non tradotti e legalizzati/apostillati), all'interessato verrà rilasciata una ricevuta di esito positivo da esibire al momento dell'iscrizione anagrafica.
Il giorno dell'appuntamento presso l’Anagrafe, l'interessato dovrà presentarsi di persona con tutti i documenti richiesti ai fini dell’iscrizione anagrafica.
I documenti richiesti sono i seguenti:
- Modulo ministeriale di Dichiarazione di residenza;
- Ricevuta dello Stato civile su esito positivo di verifica sommaria.
- Passaporto con timbro Schengen apposto dall' Autorità di frontiera se l'ingresso in Italia è avvenuto direttamente dal Paese di origine o che non applica l'Accordo Schengen;
- Dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per coloro che provengono da Paesi dell’area Schengen ovvero dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
Nei quarantacinque giorni successivi all’iscrizione anagrafica, saranno effettuati alcuni accertamenti, anche ripetuti, all’indirizzo dichiarato tramite la Polizia Municipale per verificare la dimora abituale.
Allo scadere dei quarantacinque giorni (salvo i casi di interruzione o di sospensione) o comunque a conclusione del procedimento con esito positivo, l’ufficiale d’anagrafe provvederà a darne comunicazione all'interessato tramite il rilascio di una ricevuta.
A seguito di tale comunicazione, l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio di stato civile per l’avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis
L’interessato - già residente o iscritto in anagrafe per la prima volta - dovrà contattare l’ufficio di stato civile per fissare un appuntamento per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
L’appuntamento potrà essere preso nel giorno di martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, contattando gli uffici secondo le seguenti modalità:
- per telefono: 0586/820434, 0586/820004, 0586/820063;
- per e-mail: statocivile@comune.livorno.it
Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi portando con sé, oltre alla ricevuta di avvenuta conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica (in caso di prima iscrizione), la seguente documentazione prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'8 aprile 1991 :
- Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata su carta legale ed indirizzata al sindaco del comune di residenza;
- Marca da bollo da 16 Euro;
- Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato o apostillato se formato all'estero;
- Atti di nascita tradotti in italiano e legalizzati o apostillati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
- Atti di matrimonio tradotti in italiano e legalizzati o apostillati dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori del richiedente;
- Certificato, tradotto e legalizzato o apostillato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato (certificato di non naturalizzazione);
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato nei termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (il suddetto certificato non deve essere obbligatoriamente prodotto dall'istante potendo essere, in alternativa, richiesto direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile durante la fase istruttoria ai Consolati italiani competenti);
- Scheda di ricostruzione della discendenza indicante nominativi e grado di parentela.
Una volta ricevuta e protocollata l’istanza corredata da tutta la documentazione, l’ufficiale di stato civile provvederà d'ufficio ad acquisire alcuni documenti (come il certificato di non rinuncia della cittadinanza) ed a svolgere adeguate indagini comprovanti il diritto al riconoscimento.
La chiusura positiva del procedimento per la cittadinanza iure sanguinis comporterà la variazione anagrafica della cittadinanza da straniera ad italiana e la trascrizione, negli atti di stato civile, del solo neocittadino e degli eventuali figli minori.