Il rilascio di concessione temporanea di area demaniale marittima è disciplinato dal Codice della navigazione ( R.D. 327/1942) art. 36 e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 328/1952), art.8. Può essere rilasciata per finalità turistico-ricreative o per altri scopi previsti dalla legge, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, quando si tratti di concessioni di particolare importanza, con riferimento all’entità o allo scopo. La concessione temporanea avrà una durata superiore a 30gg ed inferiore al quadriennio. Comprende l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e zone di mare territoriale, e può comprendere soltanto impianti di facile rimozione. Le occupazioni temporanee di durata inferiore a 30gg vengono concesse con autorizzazione semplificata e possono prevedere l’installazione di strutture di facile rimozione. La domanda di concessione deve essere sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare di impresa individuale o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi (persona giuridica, ente di fatto); in caso di raggruppamenti temporanei, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento. La domanda deve essere corredata da: - Copia del Documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare o legale rappresentante) - Dichiarazione sostitutiva circa il possesso requisiti e l’assenza cause di esclusione per affidamento beni demaniali in concessione - Dichiarazione Sostitutiva di certificato del Casellario Giudiziale - (eventuale) Incarico per presentazione delle pratiche relative al Demanio Marittimo - Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (o, in alternativa, di esenzione dal pagamento) - Ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria
Istanza soggetta all’apposizione di imposta di bollo da € 16,00 Il provvedimento finale è soggetto all'apposizione di imposta di bollo di € 16,00. Il procedimento è soggetto al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, nella misura di € 520,00. Tale importo è ridotto nei seguenti casi specifici: - varco di accesso (Euro 50,00); - baracca deposito attrezzi (Euro 50,00); - tubi, cavi e condotti interrati e/o poggiati (Euro 100,00); - elettrodotti e cavi aerei (Euro 100,00); - pali di sostegno cavi/insegne/cartelloni (Euro 100,00); Per le concessioni stagionali i diritti di istruttoria ammontano ad € 200,00. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 30gg, i diritti di istruttoria ammontano ad € 50,00. Il pagamento dei diritti istruttori, deve essere effettuato in modalità PagoPA attraverso la piattaforma IRIS della Regione Toscana - Pagamenti Spontanei - Comune di Livorno : Protezione Civile e Demanio: Spese di Istruttoria, accessibile dal seguente indirizzo: https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4
Il modello Ministeriale D1 va compilato tramite l’applicativo informatico presente sul PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO MARITTIMO – S.I.D. - www.sid.mit.gov.it Al seguente link https://www.mit.gov.it/documentazione/sid-il-portale-del-mare, una volta effettuato l'accesso al portale è possibile consultare le guide alla compilazione. La richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria, può essere presentata: - per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : comune.livorno@postacert.toscana.it - per posta al Comune di Livorno, piazza del Municipio 1 – 57123; - consegnandola allo sportello URP (Ufficio relazioni con il pubblico), piazza del Municipio 1; orario: da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì 15:30 – 17:30, agosto escluso
Il procedimento ha come termine complessivo 60 gg dalla data della presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione dei termini prevista dall’Art. 2 c.7 della Legge 241/1990, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale nr.82 del 14/02/2023 – scheda procedimento nr.3
Il Comune rilascia, a termine dell’istruttoria, previo pagamento del dovuto canone concessorio demaniale e dell’imposta Regionale sulle concessioni, la concessione temporanea di area demaniale marittima.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , s.m e i. “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione” DPR 15 febbraio 1952, n. 328, s.m e i. “Approvazione del regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)” D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella Legge 04 dicembre 1993, n. 494 Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16 marzo 2004 “Demanio Marittimo Spese istruttorie” Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14 febbraio 2023 “Definizione di una autonoma disciplina della durata dei procedimenti amministrativi afferenti al Settore Protezione Civile e Demanio”
La concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, salvo diritti di terzi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali ulteriori titoli autorizzativi: edilizi, urbanistici, paesaggistici, doganali (v. art.19 Dlgs 374/90), ambientali ed altro, che dovranno essere ottenuti tramite i competenti uffici comunali e/o di altre Amministrazioni.