I ricorsi possono essere presentati al Prefetto o al Giudice di Pace. Gli atti impugnabili sono:
La presentazione del ricorso al Prefetto è gratuita. Dal 1° Gennaio 2010, con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria n. 191 del 23 Dicembre 2009, i procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative presentati dinanzi al Giudice di Pace sono assoggettati al pagamento del contributo unificato. Gli importi sono indicati sulle istruzioni allegate al modulo per la presentazione del ricorso, scaricabile in formato PDF dalla presente scheda.
RICORSO AL PREFETTO DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (artt. 203 e 204 Codice della Strada) Il ricorso, compilato e sottoscritto sul modulo (scaricabile dalla presente scheda) o in carta semplice, allegando copia del documento di identità del ricorrente e verbale in originale, può essere presentato (gratuitamente) entro 60 gg dalla contestazione o notificazione del verbale, da soggetto legittimato alla presentazione, ovvero:
Il ricorso si presenta:
Il ricorrente può chiedere al Prefetto “l’audizione personale” per essere convocato. Il Prefetto potrà accogliere il ricorso o, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà Ordinanza, ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale (la somma indicata sul verbale per il pagamento effettuato dal 6° al 60° giorno). L’Ordinanza potrà essere impugnata entro 30 gg dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (art. 204 bis Codice della Strada e art. 7 D. L.vo 150/11) Il ricorso può essere consegnato a mano o inviato tramite Raccomandata, entro 30 gg dalla notifica (farà fede la data del timbro postale), presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Livorno - Via de’ Larderel 84 - 57125 Livorno.
RICORSO AL PREFETTO Può essere presentato entro 60 gg dalla data di notifica dell'atto impugnato. Il Prefetto emetterà Ordinanza entro il termine massimo di 210 giorni dalla data di presentazione del ricorso, oltre i tempi previsti per la notifica. Le informazioni relative al procedimento sono accessibili al cittadino, consultando il sito istituito dal Ministero dell'Interno, collegandosi all'indirizzo di seguito indicato: http://sana.interno.it
RICORSO AL GIUDICE DI PACE Può essere presentato entro 30 gg dalla data di notifica dell'atto impugnato. Il Giudice di Pace fisserà la data di udienza che sarà comunicata solo ai ricorrenti residenti nel circondario del Comune di Livorno. I non residenti dovranno indicare nel modulo di presentazione del ricorso un domicilio su Livorno o un proprio indirizzo di posta elettronica; per le informazioni relative ai propri procedimenti potranno anche consultare il sito istituito dal Ministero della Giustizia, collegandosi all'indirizzo di seguito indicato: http://gdp.giustizia.it
PREFETTO: Emette Ordinanza di Inammissibilità se il ricorso è stato presentato:
Emette Ordinanza di Archiviazione se accoglie il ricorso. Emette Ordinanza ci Ingiunzione di pagamento in caso di rigetto del ricorso. GIUDICE DI PACE: Emette Sentenza di Inammissibilità se il ricorso è stato presentato:
Emette Sentenza di accoglimento se accoglie il ricorso. Emette Sentenza di rigetto se non accoglie il ricorso.
Il ricorso al Prefetto è regolato dagli artt. 203 e 204 del Codice della Strada. Il ricorso al Giudice di Pace è regolato dall'art. 204 bis del Codice della Strada