Chi intenda esercitare il commercio ambulante su aree del demanio marittimo, in forma itinerante o su posteggi appositamente individuati, avente validità per la stagione balneare dell'anno in corso, presenta apposita istanza all’amministrazione comunale, come previsto dal Regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con Del.C.C. 144 del 29/06/2023. La domanda dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare di impresa individuale o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; in caso di raggruppamenti temporanei, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento. La domanda deve essere corredata da: - Copia del Documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare o legale rappresentante) - (eventuale) Incarico per presentazione delle pratiche relative al Demanio Marittimo - Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (o, in alternativa, di esenzione dal pagamento)
Istanza soggetta all’apposizione di imposta di bollo da € 16,00. Il provvedimento finale è soggetto all'apposizione di imposta di bollo di € 16,00. Il procedimento non è soggetto al pagamento di diritti comunali di istruttoria.
La richiesta completa di tutta la documentazione necessaria, può essere presentata: - per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : comune.livorno@postacert.toscana.it - per posta al Comune di Livorno, piazza del Municipio 1 – 57123; - consegnandola allo sportello URP (Ufficio relazioni con il pubblico), piazza del Municipio 1; orario: da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì 15:30 – 17:30, agosto escluso
Il procedimento ha come termine complessivo 30 gg dalla data della presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione dei termini prevista dall’Art. 2 c.7 della Legge 241/1990, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale nr.82 del 14/02/2023 – scheda procedimento nr. 11.
Il Comune rilascia, dopo l’espletamento dell’istruttoria, il nulla osta per esercizio commercio itinerante su Demanio Marittimo.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , s.m e i. “Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione” DPR 15 febbraio 1952, n. 328, s.m e i. “Approvazione del Regolamento per l' Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima)” Delibera della Giunta Comunale n. 82 del 14 febbraio 2023 “Definizione di una autonoma disciplina della durata dei procedimenti amministrativi afferenti al Settore Protezione Civile e Demanio” Legge Regionale Toscana 23 dicembre 2018 n. 62 “Codice del commercio” Regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con Del.C.C. 144 del 29/06/2023
Il Nulla Osta per esercizio commercio itinerante su Demanio Marittimo viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi salvo diritti di terzi e pertanto non esime il richiedente da munirsi dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa di riferimento sul commercio in Aree Pubbliche.