Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina del “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35). I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito del Comune di Livorno, con una delle seguenti modalità:
- allo sportello anagrafe del Comune di Livorno - IL SERVIZIO E' FRUIBILE SOLO SU APPUNTAMENTO - ;
- per posta
- per fax
- per via telematica (mail o Pec).
La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:
- la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
- l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve SEMPRE essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Tutti maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati dall'asterisco.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica. In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A.
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B.
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012). Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi, lo si ribadisce, su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Livorno, l’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno. In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza dell’indirizzo stesso.
Si comunica, inoltre che, il cambio di residenza decorre giuridicamente dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”. Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti l'iscrizione anagrafica sarà annullata con effetto retroattivo; in caso di dichiarazioni mendaci la pratica verrà trasmessa alle autorità competenti per la responsabilità ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.