Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" le ditte possono richiedere la modifica o l'integrazione dell'autorizzazione al transito eccezionale già rilasciata ed in corso di validità. A tal fine, secondo le modalità previste dall'art. 15 comma 2 del predetto Regolamento, le ditte interessate presentano specifica istanza in carta semplice rilasciando le dichiarazioni contenute nel modulo qui allegato ed unendovi tutta la documentazione in esso elencata.
Il rilascio della modifica o dell'integrazione non richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Gli oneri fissi di istruttoria della pratica ammontano ad € 25,00 ed il relativo pagamento si effettua mediante procedura PagoPA all’indirizzo internet https://iris.rete.toscana.it/public/ seguendo i passi qui descritti:
La richiesta di modifica o di integrazione, redatta in carta semplice utilizzando l'apposito modulo, deve essere presentata assieme ai relativi allegati a mezzo PEC, indirizzando al recapito: comune.livorno@postacert.toscana.it (e per conoscenza a: trasportieccezionali@comune.livorno.it)
La modifica e/o integrazione dell'autorizzazione sarà rilasciata (o il diniego della stessa sarà comunicato) dall'Ufficio entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione a protocollo dell’istanza; nel caso in cui siano necessari chiarimenti o integrazioni documentali a completamento dell'istanza presentata tale termine potrà essere prolungato per un massimo di 30 giorni.
Al rilascio della Determinazione dirigenziale di Modifica e/o di Integrazione, firmata digitalmente, il richiedente riceverà una e-mail comunicante l'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'Albo on-line del Comune di Livorno e contenente il collegamento tramite cui poterlo visualizzare e stampare nei successivi 15 giorni.
Art. 10 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”, inerente alla disciplina dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
Art. 15 commi 2 e 5 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", come modificato dal D.P.R. 16.9.1996 n. 610 e successive modificazioni ed integrazioni;
Art. 2 della Legge della Regione Toscana 08.11.1982 n. 80, con la quale è stato delegato a Comuni e Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al citato art. 10 del nuovo Codice della Strada.