Diritto di accesso civico semplice

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Uffici comunali
Telefono: 
0586 820368
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 1 - Palazzo vecchio
Orario di apertura: 
Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì anche 15:30 - 17:30
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Responsabile della Trasparenza
Telefono: 
0586 - 820368
Descrizione

L'accesso civico consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati per i quali il “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) prevede l'obbligo della pubblicazione, qualora la loro pubblicazione sia stata omessa.

Moduli
FileDimensione
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Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

Non si prevedono costi correlati.

Modalità di presentazione

La richiesta può essere effettuata  su carta libera anche utilizzando il modulo fornito dall'Amministrazione e qui allegato:

a) all'Ufficio Comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);

c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, rispettando una delle seguenti condizioni, indicate dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005:

  1. sottoscrizione mediante firma digitale
  2. identificazione del richiedente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
  3. sottoscrizione e presentazione, anche a mezzo mail semplice, della richiesta unitamente alla copia del documento d'identità (copia fotostatica non autenticata del documento del richiedente, a norma dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000);
  4. trasmissione dell'istanza attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Tempi del procedimento

Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Atto finale

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato comunicato al richiedente.

Normativa di riferimento

Artt. 5 e 5 bis D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
D.Lgs. 25/05/2016 n. 97

Note

In caso di accoglimento, l'Amministrazione Comunale pubblica tempestivamente sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e provvede a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico della Regione Toscana. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine di dieci giorni per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai suddetti dieci giorni. Contro la decisione dell'ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni.
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante per la Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 

Ultima modifica: 
Giovedì, 25 Maggio, 2023 - 17:22