Diritto di accesso civico generalizzato

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Uffici comunali
Telefono: 
0586/820204 ; 0586/820205
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 1 - Palazzo vecchio
Orario di apertura: 
Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì anche 15:30 - 17:30
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
Descrizione

Per favorire e promuovere il perseguimento delle funzioni istituzionali e la partecipazione, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'Amministrazione Comunale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

La richiesta di dati e documenti ulteriori (così definiti dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013) incontra i seguenti limiti e condizioni:

1) per interessi pubblici:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato;
f) la conduzione di indagine sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

2) per interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Ulteriori limiti si incontrano nei casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, è consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'ufficio comunale a cui è indirizzata la richiesta di accesso civico, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata a/r, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'Amministrazione Comunale provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Moduli
Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dagli Uffici Comunali per la riproduzione su supporti materiali.

Modalità di presentazione

La richiesta può essere effettuata  su carta libera anche utilizzando il modulo fornito dall'Amministrazione e qui allegato:

a) all'Ufficio Comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, rispettando una delle seguenti condizioni, indicate dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005:

  1. sottoscrizione mediante firma digitale
  2. identificazione del richiedente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
  3. sottoscrizione e presentazione, anche a mezzo mail semplice, della richiesta unitamente alla copia del documento d'identità (copia fotostatica non autenticata del documento del richiedente, a norma dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000);
  4. trasmissione dell'istanza attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Tempi del procedimento

Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione per notifica agli eventuali controinteressati.

Atto finale

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Normativa di riferimento

Artt. 5 e 5bis D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
D.Lgs. 25/05/2016 n. 97.

Note

In caso di accoglimento, l'Amministrazione Comunale trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Amministrazione Comunale ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'indirizzo mail trasparenza@comune.livorno.it) tramite il modulo allegato, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico della Regione Toscana. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine di dieci giorni per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai suddetti dieci giorni. Contro la decisione dell'ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni.
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante per la Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 

Ultima modifica: 
Venerdì, 24 Maggio, 2024 - 11:17