Chiunque sotto la propria responsabilità può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo familiare ovvero segnalare la variazione anagrafica di una o più persone appartenenti al/a nucleo/i diversi; in caso di dichiarazione mendace, sarà punibile ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il servizio è gratuito.
Il procedimento si conclude entro il termine di 18 mesi e comunque dopo ripetuti e continuati accertamenti tale da constatare l'effettiva assenza del soggetto. Il soggetto una volta cancellato diviene irreperibile perdendo tutti i benefici collegati alla residenza.
L'atto finale è espresso con determina di cancellazione a firma del dirigente del Settore Anagrafe e demografico.
Legge 24/12/1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”; Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”; Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.