Ogni concessione demaniale è fatta entro i limiti di spazio e per le opere e gli usi risultanti dall’atto di concessione. Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio della concessione demaniale, deve essere preventivamente autorizzata, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Regolamento per l’Esecuzione del codice della navigazione. Le modifiche si distinguono in sostanziali ( articolo 24, comma 2, primo disposto, del Regolamento per l’ esecuzione del Codice della Navigazione) e non sostanziali (articolo 24, comma 2, secondo disposto: “...non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale...”). Nel primo caso il procedimento si conclude con il rilascio di un atto concessorio suppletivo, nel secondo caso con una Autorizzazione emessa ai soli fini demaniali marittimi. La domanda di variazione dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare di impresa individuale o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; in caso di raggruppamenti temporanei, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento. La domanda deve essere corredata da: - Copia del Documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare o legale rappresentante) - Dichiarazione sostitutiva circa il possesso requisiti e l’assenza cause di esclusione per affidamento beni demaniali in concessione - Dichiarazione Sostitutiva di certificato del Casellario Giudiziale - (eventuale) Incarico per presentazione delle pratiche relative al Demanio Marittimo - Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (o, in alternativa, di esenzione dal pagamento) - Ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria
Istanza soggetta all’apposizione di imposta di bollo da € 16,00 Il provvedimento finale è soggetto all'apposizione di imposta di bollo di € 16,00. Il procedimento è soggetto al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria nella misura di € 520,00. Nel caso di istanza modifiche non sostanziali, l’importo è così ridotto: - varco di accesso (Euro 50,00); - baracca deposito attrezzi (Euro 50,00); - tubi, cavi e condotti interrati e/o poggiati (Euro 100,00); - elettrodotti e cavi aerei (Euro 100,00); - pali di sostegno cavi/insegne/cartelloni (Euro 100,00). Il pagamento dei diritti istruttori, deve essere effettuato in modalità PagoPA attraverso la piattaforma IRIS della Regione Toscana - Pagamenti Spontanei - Comune di Livorno : Protezione Civile e Demanio: Spese di Istruttoria, accessibile dal seguente indirizzo: https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4
Il modello Ministeriale D3 va compilato tramite l’applicativo informatico presente sul PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO MARITTIMO – S.I.D. - www.sid.mit.gov.it Al seguente link https://www.mit.gov.it/documentazione/sid-il-portale-del-mare, una volta effettuato l'accesso al portale è possibile consultare le guide alla compilazione. La richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria, può essere presentata: - per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : comune.livorno@postacert.toscana.it - per posta al Comune di Livorno, piazza del Municipio 1 – 57123; - consegnandola allo sportello URP (Ufficio relazioni con il pubblico), piazza del Municipio 1; orario: da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì 15:30 – 17:30, agosto escluso
Il procedimento ha come termine complessivo 180gg dalla data della presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione dei termini prevista dall’Art. 2 c.7 della Legge 241/1990, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale nr.82 del 14/02/2023 – scheda procedimento nr.5. Nel caso di modifiche non sostanziali, il procedimento, ha come termine 30gg (Delibera di Giunta Comunale nr.82 del 14/02/2023 – scheda procedimento nr.11).
Il Comune rilascia, dopo l’espletamento dell’istruttoria, l’autorizzazione o il Nulla Osta a seconda della tipologia delle variazioni apportate.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , s.m e i. “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione” DPR 15 febbraio 1952, n. 328, s.m e i. “Approvazione del regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”
La variazione all’atto di concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, salvo diritti di terzi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali ulteriori titoli autorizzativi: edilizi, urbanistici, paesaggistici, doganali (v. art.19 Dlgs 374/90), ambientali ed altro, che dovranno essere ottenuti tramite gli uffici competenti.