All'istanza debbono essere allegati:
- Fotocopia documento identità del richiedente proprietario ed in caso di delega anche del delegato;
- Planimetria dell’occupazione, quotata e in scala, indicante le misure del passo e degli spazi interessati (marciapiede, carreggiata, ecc.) espresse in metri lineari, redatta da Tecnico iscritto ad albo professionale;
- Relazione illustrativa del progetto redatta da Tecnico iscritto ad albo professionale;
- Fotografia dell’area interessata dall’intervento
Modalità di esecuzione dei lavori e manutenzione del Passo Carrabile
Qualora la concessione di Passo Carrabile preveda la modifica del marciapiede o altro manufatto stradale di proprietà del Comune di Livorno, il concessionario, dovrà realizzarlo a sua cura e spese, secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, “sono da considerare passi carrabili i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Tale modifica del marciapiede o del piano stradale, dovrà essere realizzata con materiali simili a quelli in essere, prima della modifica, o a quelli adiacenti all’area di passo carrabile data in concessione. Per quanto inerente l’esecuzione dei lavori: a) Cordoni, Di norma i cordoni in pietra o cemento dovranno essere posti in opera su platea di cls. di cm. 40x20, con pendenza idonea al raccordo fra il piano stradale ed il piano del marciapiede. b) Marciapiedi I marciapiedi avranno sottofondo in materiali aridi per almeno cm. 20 compressi sul quale, verrà steso del cls. per almeno cm. 12 sul quale, previa umettatura del piano, verrà steso uno strato di conglomerato bituminoso a caldo (tappetino d'usura 0/5 per marciapiedi) dello spessore di cm. 2 compressi. La pendenza per l’acquatura dovrà essere contenuta tra l’1% ed il 2%. c) Chiusini su pozzetti d’ispezione Eventuali chiusini su pozzetti di sottoservizi, presenti sull’area di Passo Carrabile in concessione, dovranno essere riposizionati a quota del marciapiede finito. d) Raccordo al piano stradale Il raccordo fra cordone e piano stradale non dovrà presentare fessurazioni o buche; eventuali scalini che si dovessero creare, non dovranno avere dimensioni superiori a 2,5 cm, avendo cura di non ostruire eventuali bocche di lupo o griglie per la raccolta delle acque meteoriche. e) Segnaletica stradale Eventuale segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, dovrà ripristinata esattamente e con gli stessi materiali entro 20 gg. dall’ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Sono a carico della concessionaria gli oneri per la segnaletica provvisoria richiesta dall’esecuzione dei lavori. f) Manutenzione Sarà cura del concessionario, provvedere alla manutenzione dell’ area di Passo Carrabile data in concessione anche qualora, nell’ ambito di piani di riqualificazione urbana, l’Amministrazione Comunale modifichi il tipo di pavimentazione del marciapiede o delle cordonature. g) Rimozione del Passo Carrabile In caso di rinuncia o revoca della concessione di Passo Carrabile, il concessionario è tenuto a ripristinare le condizioni preesistenti del marciapiede e cordonatura, con le stesse modalità previste per la costruzione del passo, avendo cura di ripristinare la complanarità al marciapiede e cordone adiacente. Durante l’esecuzione dei lavori l’autorizzato o chi per esso, nel caso che i lavori siano appaltati ad Impresa all’uopo specializzata, è tenuto ad adottare tutte le cautele e segnalazioni regolamentari diurne e notturne previste dal vigente Codice della Strada, atte a garantire l’incolumità del pubblico transito rendendosi esso o l’Impresa appaltatrice direttamente responsabile di ogni e qualsiasi incidente che dovesse verificarsi in dipendenza dei lavori stessi. Resteranno a carico esclusivo dell’autorizzato tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie, per effetto totale o parziale delle manomissioni delle strade ed aree pubbliche comunali. Sulla necessità delle riparazioni medesime, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà l’Amministrazione Comunale. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile, né verso l’autorizzato, né verso altri, per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia in dipendenza o per effetto totale o parziale delle opere eseguite. L’autorizzato si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Comune per danni, molestie, spese che gli potessero conseguire direttamente od indirettamente per effetto totale o parziale dei lavori ed opere che l’autorizzato andrà ad eseguire.