Istanza di rilascio dell’attestato di soggiorno permanente e dell’attestato di regolarità di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

Materia: 
Riferimenti
Ufficio: 
Ufficio Anagrafe e notifiche
Telefono: 
3666594638
Fax: 
0586518056;
Indirizzo: 
Piazza del Municipio, 50 - Palazzo nuovo
Orario di apertura: 
Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì anche 15:30 - 17:30 agosto escluso
Responsabile
Responsabile del procedimento: 
Sabrina Pellegrino
Telefono: 
0586 820458
Descrizione
Attestato di soggiorno permanente
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni sul territorio nazionale ha diritto a richiedere l'attestato di soggiorno permanente. Il documento di soggiorno permanente non è obbligatorio; può comunque costituire un utile strumento per l'adempimento di formalità amministrative o nei rapporti con le autorità affinché non possano più chiedere al soggiornante di dimostrare di avere un lavoro, o di disporre di risorse sufficienti e di avere un'assicurazione sanitaria.
La norma (art. 14 del D.lgs. n. 30 del 2007) usa il termine "soggiorno" che ha un significato diverso da "residenza", ne consegue che, ai fini del diritto all'attestato permanente non è indispensabile l'iscrizione anagrafica, ma il "soggiorno" in Italia e cioè la permanenza, documentata, sul territorio nazionale, anche senza iscrizione anagrafica. Il documento ha validità illimitata ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.
Per ottenerlo il cittadino UE deve presentare documentazione comprovante il suo soggiorno legale nel paese ospitante da 5 anni (lavoro, o condizione equiparata, oppure risorse economiche e assicurazione sanitaria). Il diritto si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata: da assenze che non superino i 6 mesi all’anno; da assenze per l’assolvimento di obblighi militari; da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro). Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi; la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dell'interessato. Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente. I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni nei casi previsti dall'art. 15 .Lgs. n. 30/2007 (pensionamento interessato, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, esercizio attività lavorativa in altro stato membro dopo 3 anni di soggiorno continuativo ed attività in Italia, decesso del lavoratore).

Attestato di regolarità di soggiorno
I cittadini comunitari - dopo aver ottenuto la residenza nel Comune - possono richiedere il rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica.
L'attestato non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere.
Bisogna, infatti, rientrare in una delle seguenti categorie : lavoratore subordinato o autonomo;
Disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo, comunque denominato, che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale;
Iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale; familiare, come definito dall'art. 2 del Decreto L.gs. 30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione, avente diritto di soggiornare ai sensi delle lettere 1), 2) o 3).
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale conserva il diritto al soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- segue un corso di formazione professionale.
Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Moduli
Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti

L'istanza per il rilascio dell'attestato deve essere presentata in bollo da 16 euro. Al momento del ritiro dell'attestato deve essere consegnata al personale addetto un'altra marca da bollo da 16 euro.

Modalità di presentazione

Direttamente allo sportello dell'Anagrafe

Tempi del procedimento

Previa istruttoria della pratica l'attestato viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

Atto finale

Rilascio dell'attestato di soggiorno permanente.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 30/2007;
Direttiva Unione Europea 2004/38/CE;
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 21 dicembre 2011 prot. C-424/10 e c-425/10.

Ultima modifica: 
Mercoledì, 27 Marzo, 2024 - 11:40